L’affido condiviso con alternanza dei genitori è una soluzione interessante, dai profili innovativi, che ultimamente ha animato il panorama giurisprudenziale: negli ultimi anni "in alcuni Tribunali italiani sono state omologate condizioni di separazione basate sul cosiddetto affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole" <1>.
Con l’espressione si fa riferimento all’accordo preso da coniugi separati «con cui si dispone che i figli rimangano sempre nello stesso ambiente domestico, quello in cui sono cresciuti, mentre a cambiare casa sono periodicamente i genitori»<2>.
Ciò che caratterizza questo modello è la rotazione dei genitori nell’abitare la casa familiare: la madre e il padre si muovono dalla residenza familiare, alternandosi secondo dei turni prestabiliti, mentre i figli rimangono stabili nell’ambiente domestico e mantengono il centro della propria vita in esso<3>.
Vantaggi
Quello che si vuole evitare con questo sistema sono i continui spostamenti di residenza dei figli minori<4>: i continui trasferimenti dei figli tra la casa dove hanno sempre vissuto e quella nuova dell’altro genitore «comportano infatti un notevole stress sui bambini coinvolti, già provati dalla separazione e dal venir meno della routine quotidiana. Situazione che assume profili ancora più difficili per i bambini in tenera età, per i quali è ancora più decisivo per la crescita creare delle abitudini familiari»<5>. L’ottica è, dunque, quella della salvaguardia delle abitudini e della serenità dei minori<6>.
In particolare, si ritiene<7> che questa soluzione - che «di regola viene adottata dalle parti in sede di separazione consensuale»<8> - abbia «il pregio di risolvere parzialmente il problema del reperimento di una nuova sistemazione abitativa, oltre a garantire ai figli un mutamento meno radicale delle relazioni endofamiliari»<9>. Ed è, infatti, proprio per agevolare i minori implicati nella separazione che alcuni giudici hanno iniziato ad orientarsi in questa direzione. Tra le potenzialità di questo tipo di organizzazione <10> vi è quella di assicurare ai minori la «continuità del rapporto con entrambi i genitori»<11>.
È bene precisare che questo sistema, come correttamente osservato<12>, non integra una diversa forma di affido condiviso, ma costituisce, piuttosto, «una forma di collocamento peculiare, di solito prevista per accordo della coppia»<13>.
Applicazione
Tra i primi ad orientarsi verso l’affidamento condiviso con alternanza dei genitori è stato il Tribunale di Varese con il decreto n. 158/2013. Proprio questo decreto ha, infatti, «omologato la separazione consensuale di due coniugi i quali, nelle condizioni indicate nel verbale di separazione, avevano concordato l’affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con il collocamento della prole presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre»<14>: il turno cominciava il lunedì all’uscita di scuola e terminava la mattina del lunedì successivo<15>.
Sulla stessa linea si è posto il Tribunale di Milano che, con il decreto 13.6.2013, ha stabilito che questa soluzione può trovare applicazione, a condizione che non leda l’interesse del minore<16>. È dunque sul presupposto della preminenza dell’interesse del minore che l’affidamento con alternanza dei genitori può trovare consenso<17>. In proposito, si è infatti notato<18> come questo espediente «ha trovato più volte applicazione in tutti quei casi in cui i giudici non hanno ritenuto che la peculiare condizione concordata dai genitori fosse in qualche modo pregiudizievole per i figli»<19>. Queste pronunce non sono rimaste isolate nel tempo<20>.
Limiti
Che l’alternativa dell’affido condiviso con alternanza dei genitori sia percorribile in situazioni di bassa conflittualità tra i genitori, è evidente<21>. Si tratta, infatti, di una soluzione che implica alla base l’esistenza di una stretta e profonda collaborazione tra gli ex coniugi. Più in particolare, essa presuppone una cooperazione non solo nella gestione dei figli, ma anche in quella della casa, perché la scarsa coesione potrebbe generare tensioni tra gli ex coniugi, a danno dei minori<22>.
È evidente che questo tipo di accomodamento espone i coniugi ad un forte rischio di contrasti <23>. Non a caso, si ritiene <24> che questa formula sia destinata ad essere utilizzata «nell’ambito di assetti consapevolmente provvisori»<25>.
È dunque su un forte equilibrio e su un’ampia disponibilità tra gli ex coniugi che si incardina l’affido condiviso con alternanza dei genitori. Se è vero, infatti, che questi «hanno il compito, accordandosi tra loro, di suddividere le settimane di permanenza nella casa rispettando un programma di turnazione»<26>, è altrettanto vero che ciascun genitore deve disporre di una soluzione abitativa alternativa in cui trasferirsi nei periodi di non permanenza nella casa familiare<27>.
Quando si decide per questo tipo di organizzazione, poi, ciascun genitore è chiamato, non solo ad assicurare, durante il periodo di convivenza, la continuità di rapporto dei figli con l’altro genitore, ma anche a lasciare prontamente l’abitazione familiare perché l’altro subentri al termine del tempo di propria spettanza <28>.
Conclusioni
Nonostante la complessità dell’argomento e la laboriosità caratterizzante questa formula, ritengo comunque che essa rappresenti una soluzione interessante. Trovo, infatti, pienamente condivisibile l’opinione di Martina Intra<32>, secondo la quale «in ogni caso, nel trovare un accordo sulla separazione occorre valutare bene tutte le ipotesi, tenendo presente le esigenze di tutti, le risorse disponibili e i vantaggi e gli svantaggi di ogni situazione»<33>.
Autrice: Irene Cardinali - dott.ssa in Giurisprudenza, Terni. Email: irene.cardinali@yahoo.it
(tratto da: Un breve focus sull’affido condiviso con alternanza dei genitori, Tesi Master Mediazione familiare e gestione dei conflitti, 2019)
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Note
<1> S. PETRARCA, Affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole. Non è ancora il momento o non lo sarà mai?, in www.avvocatopetrarca.it., 2019, p.1, (http://www.avvocatopetrarca.it/2019/02/28/affidamento-condiviso-alternato-a-collocamento-invariato-della-prole-non-e-ancora-il-momento-o-non-lo-sara-mai/).
<2> R. MARI, Cos’è l’affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori?, in www.laleggepertutti.it, 2017, p.2 (https://www.laleggepertutti.it/151135_cose-laffido-condiviso-dei-figli-con-alternanza-dei-genitori).
<3> M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?,in www.laleggepertutti, 2016, p.9 (https://www.laleggepertutti.it/118590_affidamento-condiviso-dei-figli-quali-regole); A. CONCAS, Separazione e affidamento dei figli, in www.diritto.it, 2019, p.3 (https://www.diritto.it/separazione-e-affidamento-dei-figli/).
<4> R. MARI, Cos’è l’affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori?, cit., p.2; M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p.9; A. CONCAS, Separazione e affidamento dei figli, cit., p.3.
<5> C. PEZZA, Tempi di permanenza dei figli dal genitore non affidatario, in www.laleggepertutti.it, 2017, p.4 (https://www.laleggepertutti.it/171536_tempi-di-permanenza-dei-figli-dal-genitore-non-affidatario).
<6> M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p.9; A. CONCAS, Separazione e affidamento dei figli, cit., p.3.
<7> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, in Archivi di Psicologia Giuridica 1. L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio. Aspetti psicologici e profili giuridici, Pisa, 2014, p.125.
<8> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p.125.
<9> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p.125.
<10> C. PEZZA, Tempi di permanenza dei figli dal genitore non affidatario, cit., p.4.
<11> C. PEZZA, Tempi di permanenza dei figli dal genitore non affidatario, cit., p.4.
<12> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, in www.smallfamilies.it, 2017, p.2 (https://www.smallfamilies.it/e-nella-casa-coniugale-si-alternano-i-genitori-separati-anziche-i-figli/): «la legge non prevede "diverse forme di affido condiviso", ma soltanto il principio dell’affidamento condiviso».
<13> M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p.9. In proposito, B. PIRELLI, Affidamento con "collocamento invariato" dei figli che restano nella casa familiare, in www.studiocataldi.it., 2013, p.2 (https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14842.asp): «le modalità attraverso le quali può esplicarsi l’affidamento condiviso sono sostanzialmente due e cioè: l’affidamento a residenza alternata, caratterizzato dal fatto che il minore alterna periodi di convivenza presso l’uno e l’altro genitore o sono gli stessi genitori ad alternarsi nella casa dove i figli abitano stabilmente; l’affidamento condiviso con collocamento prevalente, il quale prevede che il minore risieda prevalentemente presso l’abitazione del coniuge ritenuto più idoneo». Sul punto, R. MARI, Quando i figli vengono tolti alla madre?, in www.leggepertutti.it, 2017, p.2-3 (https://www.laleggepertutti.it/147986_quando-i-figli-vengono-tolti-alla-madre) chiarisce: «se l’affidamento è l’insieme dei poteri/doveri spettanti ai genitori sulla crescita, educazione e indirizzo dei figli, diversa cosa è il cosiddetto collocamento, ossia l’individuazione della casa di residenza dei figli, dove questi cioè andranno a vivere principalmente. La soluzione più frequente prevede che i figli vivano in prevalenza, presso un genitore; è però possibile anche che vivano a turno presso ciascuno dei genitori, così come è possibile prevedere una alternanza dei genitori nella casa familiare dove vivono i figli».
<14> M. ROVACCHI, Il nuovo diritto di visita del genitore, pdf ebook, 2015, p.14
<15> M. ROVACCHI, Il nuovo diritto di visita del genitore, cit., p.14.
<16> M. ROVACCHI, Il nuovo diritto di visita del genitore, cit., p.14.
<17> R. MARI, Cos’è l’affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori?, cit., p.3.
<18> M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p.9-10.
<19> M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p.9-10.
<20> Tra tante: Trib. Genova, decr. 25.06.2015 n.3523, Trib. Santa Maria Capua Vetere, decr. 13.01.2017 n.1054/2017, etc. Trovo interessante segnalare il provvedimento del Tribunale di Trieste del 29.02.2012 che, come riferisce R. MARI, Cos’è l’affido condiviso dei figli con alternanza dei genitori?, cit., p.3: «ha decretato l’affidamento alternato di una figlia di 4 anni, stabilendo che i genitori, a turno e per una settimana ciascuno, si prendessero cura di lei trasferendosi nell’ex casa familiare. Nel caso in specie, quindi, non c’è stato alcun accordo preventivo dei coniugi: non si è trattato di una separazione consensuale ma giudiziale. La scelta è stata quindi disposta di imperio dal giudice».
<21> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, cit., p.2; B. PIRELLI, Affidamento con "collocamento invariato" dei figli che restano nella casa familiare, cit., p.3; S. PETRARCA, Affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole. Non è ancora il momento o non lo sarà mai?, p.1.
<22> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, cit., p.2.
<23> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p.125.
<24> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p.125.
<25> D. LOCOCO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p.125: «di regola queste situazioni, per i dati di concreta esperienza, sono riesaminate a breve distanza di tempo in sede di procedimento ex art.710 c.p.c. a causa della forte conflittualità che sono in grado di innescare mostrando la loro inidoneità a garantire un assetto caratterizzato da stabilità e pertanto destinate ad essere utilizzate nell’ambito di assetti consapevolmente provvisori».
<26> B. PIRELLI, Affidamento con "collocamento invariato" dei figli che restano nella casa familiare, cit., p.2.
<27> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, cit., p.2. A riguardo, l’autrice (p.2) precisa che: «non è necessario avere tre case, ma avere un posto in cui trasferirsi, che potrebbe essere la casa di un nuovo compagno, o la casa dei genitori o di un fratello o di un amico».
<28> A. CONCAS, Separazione e affidamento dei figli, cit., p.3; M. E. CASARANO, Affidamento condiviso dei figli: quali regole?, cit., p. 9.
<32> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, cit., p.3.
<33> M. INTRA, E nella casa coniugale si alternano i genitori separati anziché i figli, cit., p.3.