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Mediazione familiare: il bilancio dei primi mesi del Decreto 151 secondo i presidenti delle Associazioni


Immagine sfocata di un gruppo di professionisti

A distanza di quasi sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale 151/2023 (Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare) abbiamo chiesto ai presidenti di tre autorevoli associazioni professionali di mediazione familiare il loro parere sullo stato dell'arte.

Ringraziamo per aver raccolto l'invito Federica Anzini (Presidente AIMeF e coordinatrice FIAMEF), Milly Cometti (Presidente SIMeF) e Paolo Scotti (Presidente MEDEF).



TRIBUNALI


I Tribunali stanno creando gli elenchi di Mediatori, ma l'andamento è molto disorganizzato. Cosa ci possiamo aspettare?

Scotti (MEDEF): Ad oggi, per le informazioni in mio possesso, poco più di una quarantina di Tribunali, sugli oltre centoquaranta, ha provveduto all’istituzione di un comitato per la valutazione delle iscrizioni agli elenchi, altri (poco meno di 20) hanno attivato procedure di istituzione degli elenchi anche in assenza di un comitato. Ciò significa che in molte aree della nostra nazione per un gran numero di mediatori familiari non è possibile procedere all’iscrizione in elenco. Credo che sia necessario un intervento ministeriale che definisca la corretta procedura d’azione (a mio parere la costituzione del comitato dovrebbe precedere la richiesta d’iscrizione in elenco), delinei una deadline oltre la quale non si dovrebbe andare, definendola anche in considerazione del carico di lavoro dei tribunali, e dia indicazioni sulla valutazione delle domande presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto.


Anzini (AIMeF-FIAMEF): La Federazione ha già da tempo fornito a tutti i Tribunali il proprio contributo: sia in termini di supporto tecnico sia di designazione del componente del Comitato preposto alla formazione e revisione dell’Elenco. Inoltre la Federazione, rilevati ritardi e difformità applicative, sta intervenendo attraverso l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sottoponendo ai Presidenti dei Tribunali italiani un questionario atto a comprendere lo stato di istituzione degli Elenchi e le varie prassi territoriali.


Cometti (SIMeF): SIMeF, insieme alle altre associazioni, ha inviato ai soci delegati su tutto il territorio nazionale un questionario per conoscere nel dettaglio la situazione dei Tribunali; successivamente, dopo aver raccolto i dati, procederemo a sollecitare i Tribunali ove vi siano mediatori in possesso dei requisiti richiesti in attesa che si ottemperi a quanto richiesto dalla norma. Notizia appena arrivata: a Milano si riunisce per la seconda volta il comitato e gli elenchi verranno pubblicati entro 15/20 gg.


Come mai alcuni tribunali richiedono il pagamento di 168 euro, come per l'iscrizione nell'albo dei CTU?

Anzini (AIMeF-FIAMEF): La tassa di € 168,00 viene richiesta da quella parte di Tribunali che attuano una circolare ministeriale che la Federazione ha contestato sin dallo scorso 30 novembre 2023: abbiamo inviato al Ministero competente una richiesta di rettifica e a tutti i Presidenti di Corte di Appello e Tribunale una propria nota nella quale la Federazione esprime la propria contrarietà alla debenza della Tassa, riferendo le ragioni di diritto a sostegno di tale posizione.


Cometti (SIMeF): Alcuni Tribunali hanno scelto, almeno al momento, di non richiedere tale tassa ben comprendendo l’erronea interpretazione relativamente all’applicazione di tale tributo, perchè se il presupposto impositivo della tassa di euro 168,00 “scaturisce ogni volta un soggetto chiede un’iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere”, essere iscritti negli elenchi dei Tribunali non è abilitante e neppure condizione all’esercizio della professione del mediatore familiare.


Scotti (MEDEF): Questa richiesta deriva dall’assimilazione, a mia opinione erronea, del ruolo professionale del mediatore familiare a quello degli altri ausiliari del giudice, non considerando il fatto che il mediatore familiare è un professionista che lavora per i genitori e non per il giudice, oltre a non essere inquadrato in un ordine o albo, tant’è che si rifà alla legge 4/2013.



5 anni di anzianità professionale richiesti per far parte degli elenchi: non sono troppi?

Cometti (SIMeF): Scopo della disposizione è quella di valorizzare l'esperienza dei mediatori familiari e sottolineare la funzione di garanzia e controllo delle associazioni sulla formazione e l’aggiornamento dei propri soci. Non so se cinque anni sono troppi, ma sicuramente è importante avere un criterio selettivo per la qualità dell’informazione basata non solo sulla conoscenza, ma anche sull’esperienza.


Scotti (MEDEF): A mio avviso i cinque anni possono anche essere adeguati, poiché identificano mediatori familiari che in quel periodo hanno svolto la loro pratica professionale secondo i criteri della Norma UNI e della Legge 4/2013, il cui rispetto è condizione necessaria per la permanenza entro tali associazioni - oltre che una garanzia per l’utenza che hanno incontrato. Forse si dovrebbe rivedere il punto dell’Art. 12-ter che prevede la revisione degli elenchi ogni quattro anni, abbreviandone i tempi per facilitare l’ingresso di chi nel frattempo ha maturato i cinque anni d’iscrizione.


Anzini (AIMeF-FIAMEF): La Federazione prende atto della scelta del legislatore delegato di valorizzare ulteriormente il ruolo delle Associazioni a garanzia di un aggiornamento professionale continuo dei Mediatori Familiari iscritti e tenuti a condotte professionali deontologicamente corrette.


NORMA TECNICA e DECRETO 151


La Norma Tecnica UNI 11644 del 2016 è la principale ispirazione del Decreto, con alcune differenze: nei casi in cui vanno in conflitto a quale ci si deve riferire?

Anzini (AIMeF-FIAMEF): La Norma UNI 11644 rimane lo standard di riferimento della Certificazione che possono rilasciare gli organismi di certificazione accreditati da Accredia: serve dunque a poter definire qualificata la prestazione del Mediatore Familiare.

Il Decreto attinge a piene mani dalla Norma per la struttura del Corso di formazione iniziale ed il successivo aggiornamento professionale continuo. Eventuali differenze, ove non compatibili, saranno corrette durante la Revisione della Norma UNI 11644 che dovrebbe concludersi entro giugno.


Cometti (SIMeF): La SIMeF nasce come Associazione senza scopo di lucro nel 1995: per vent’anni si è occupata della formazione dei mediatori familiari e della promozione della cultura mediativa. Il 29 marzo 2014 - a seguito della legge n. 4/2013 - ha cambiato la ragione sociale in Società Italiana di Mediatori Familiari. Abbiamo partecipato ai tavoli di lavoro per la stesura della soft law UNI 11644:2016 sia in fase pre-norma che in fase normativa, ed oggi siamo impegnati per l’aggiornamento di concerto con tutti i soci UNI.

La Norma Tecnica revisionata, che sarà operativa fra qualche mese, terrà ovviamente conto delle modifiche normative, ma manterrà sicuramente i tratti rigorosi che la caratterizzano a garanzia di un alto livello qualitativo degli apprendimenti a tutela dell’utente finale.


Scotti (MEDEF): La 11644 è una norma tecnica, approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dei membri della comunità professionale, per la quale non vi è nessun obbligo giuridico di osservanza, non è quindi equiparabile a una legge quale il Decreto 151. Il conflitto quindi è facilmente risolvibile, data la preminenza delle indicazioni normative, anche se questo non significa che la soluzione sia migliorativa rispetto al passato. Per questo motivo la comunità professionale sta provvedendo a una revisione della Norma, percorso che è partito ancor prima dell’uscita del Decreto, per cercare di conformarla ai dettami di legge.



uomo attraente che legge giornale


NOVITÀ NEL PERCORSO


Come stabilire a priori il livello di complessità di una Mediazione familiare per poter fornire in partenza ai mediandi informazioni certe sui costi? Tale indicazione non rischia di essere stigmatizzante per loro?

Cometti (SIMeF): Sicuramente rendere noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell’incarico non è il modo migliore per accogliere le persone in mediazione familiare. Dovremmo trovare una formula che non classifichi la relazione in parametri anche difficilmente ipotizzabili all’inizio di un percorso.


Scotti (MEDEF): L’emissione del Decreto è stata preceduta, nel dicembre 2022, dall’invio alle associazioni professionali inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di una bozza di decreto per una loro valutazione ed integrazione. La bozza conteneva già questo passaggio sulla valutazione di complessità. All’epoca avevo sottolineato come la complessità del caso non possa essere determinata in mancanza di parametri definiti che la specifichino, e non potendo paragonarsi le situazioni incontrate dal mediatore familiare con quelle incontrate da figure analoghe, come il mediatore civile. Incontrando le persone in una fase critica della loro vita, per un mediatore familiare (come per chiunque) può essere difficile comprenderne le dinamiche in atto e ancor più la complessità di ciò che stanno vivendo, complessità che a volte emerge solo dopo la costruzione di un solido legame di fiducia, faticosamente definito dopo vari colloqui. In quel caso cosa si dovrebbe fare? Cambiare in corsa la valutazione iniziale? Credo che questo aspetto meriti una revisione, anche per evitare di creare ansie in genitori classificati come complessi, rischiando di compromettere il lavoro con loro.


Anzini (AIMeF-FIAMEF): Il Mediatore Familiare, chiamato a render noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico ed a fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, si impegna ad una valutazione di massima basata sugli elementi noti all’atto della sua dichiarazione. Pertanto si ritiene che gli oneri prevedibili possano essere espressi entro un minimo ed un massimo realisticamente stimati sulla scorta dell’esperienza del Mediatore Familiare. la previsione del Mediatore Familiare inoltre potrà essere espressa in modo tale da essere percepita come una valutazione tecnica che rientra tra le competenze del professionista a cui la coppia sceglie di affidarsi.


Con l'indicazione, nel Decreto, della possibilità di partecipazione degli Avvocati agli incontri di negoziazione economica, si può dire che andiamo verso una modalità applicativa di Mediazione familiare basata prevalentemente/esclusivamente sul contenimento del conflitto e sulla gestione dei figli?

Scotti (MEDEF): La partecipazione dei legali agli incontri è comunque soggetta alla valutazione del mediando, che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato e non obbligo. Questo significa che il lavoro in mediazione potrebbe non subire grandi modifiche, prevedendo che il legale possa supervisionare gli accordi dopo che i genitori li hanno raggiunti nel lavoro con il mediatore, se questi non ritengono indispensabile la presenza dei legali nella stanza della mediazione. Qualora la ritenessero necessaria, il mediatore deve considerare questa presenza utile al percorso e non antagonista, a patto che ci sia una condivisione d’intenti, magari costruita in un incontro preliminare tra il meditatore e i soli legali, nel quale delineare senso e obiettivi del lavoro di mediazione. In ogni caso, lo svolgimento della mediazione deve restare sotto il controllo del mediatore familiare e non si deve ridurre a un intervento meramente tecnico, avendo a che fare con emozioni e dinamiche personali in evoluzione anche nella stanza stessa.


Anzini (AIMeF-FIAMEF): Il Decreto non potrà non avere conseguenze sui rapporti tra Avvocati e Mediatori Familiari: ci si auspicano concrete collaborazioni nel rispetto reciproco di professioni complementari ma distinte. 


Cometti (SIMeF): Non penso che ci dirigiamo verso una modalità applicativa diversa, siamo noi mediatori che dobbiamo tracciare i confini e far comprendere le finalità di un percorso di mediazione familiare, non dimentichiamo che la mediazione familiare non è obbligatoria e si fonda sulla volontarietà. Noi mediatori riteniamo la collaborazione con gli avvocati imprescindibile: li consideriamo fondamentali consulenti delle parti. Potremmo pensare che la citata assistenza - il farsi assistere come dice la norma - per i temi economici sia qualcosa che avviene con il proprio cliente, fuori dalla stanza, per metterlo in condizione di negoziare consapevolmente e personalmente in mediazione.


ESERCIZIO ABUSIVO


Il Decreto per la prima volta ne prevede l'esistenza, ma senza indicare le relative sanzioni. Cosa si potrebbe fare?

Cometti (SIMeF): Ritengo sia compito delle associazioni di professionisti, e quindi non solo di SIMeF ma anche della Federazione, agire nelle sedi opportune non solo a tutela dei propri iscritti, ma anche per i consumatori.


Anzini (AIMeF-FIAMEF): Si tratta di una novità che, come tante altre, necessiterà di essere testata con applicazioni pratiche. Il Decreto non prevede espressamente sanzioni ma la collocazione tra le regole deontologiche sembrerebbe chiamare in causa gli organi disciplinari delle Associazioni professionali e forse anche un intervento del Comitato del Tribunale. Considerando poi che il Decreto trova il suo principale riferimento nella L. 4/2013, andrà verificato il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in caso di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite.


Scotti (MEDEF): Pressoché tutti i codici deontologici delle principali associazioni professionali nazionali prevedono un passaggio su quest’argomento, proponendolo come parte della responsabilità professionale del mediatore.

Permangono tuttavia due punti critici:

1. Non essendoci un ordine professionale che può adire agli organi giudicanti perché

intervengano nei confronti del mediatore abusivo, non è chiaro quali siano le autorità

competenti a cui segnalare gli eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare. Si tratta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o tale controllo resta in capo alle associazioni professionali, che continuano nel loro ruolo sostitutivo di un ordine professionale? Faccio una proposta: si potrebbe pensare alla costituzione di un organo di valutazione, composto dai rappresentanti delle associazioni professionali e da quelli del Ministero, nel quale analizzare le segnalazioni e ipotizzare gli interventi.

2. Quali possono essere le sanzioni da applicare che possano avere un potere deterrente tale da scoraggiare gli eventuali mediatori improvvisati? Non credo che la consapevolezza di poter essere segnalato da parte della comunità dei mediatori familiari regolari sia sufficiente, si dovrebbero prevedere interventi in linea con quelli previsti per le altre professioni e con le indicazioni previste dall’art. 348 c.p.



donna che lavora al computer e prende appunti


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE


Il Decreto indica in 10 ore l'aggiornamento annuo, ma non c'è chiarezza sulle sue modalità e sulle supervisioni, obbligatorie nella Norma Tecnica. In che direzione si va?

Anzini (AIMeF-FIAMEF): Il Decreto prevede che nell’aggiornamento dei Mediatori Familiari siano comprese "attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici”. In mancanza di ulteriori specifiche, si ritiene che l’obbligo si possa considerare assolto con una sola ora di attività laboratoriali svolta in presenza.

Sulla possibile assimilazione delle attività laboratoriali alla Supervisione professionale prevista dalla Norma UNI, si ritiene che la formulazione del Decreto apra ad una possibile sovrapposizione, che non costituisce necessariamente un aspetto negativo, laddove la Supervisione coesista con il necessario Aggiornamento professionale.


Scotti (MEDEF): MEDEFitalia ha costituito un gruppo di lavoro sul Decreto che, in merito alle dieci ore di aggiornamento obbligatorio annuale, ha definito questi criteri:

− Le 10 ore possono essere conteggiate anche sommando più interventi formativi (es. singoli seminari ciascuno di durata inferiore alle 10 ore)

− La quota di ore in presenza (intesa come presenza fisica) non potrà essere inferiore alle due ore

− Per attività laboratoriali da effettuare in presenza si intendono: supervisioni, intervisioni, gruppi di studio/approfondimento su casi, simulazioni (role playing)


Cometti (SIMeF): Noi siamo soci UNI e crediamo che questa sia la strada da percorrere, la norma tecnica è sicuramente adeguata al dettato di legge e se verrà richiesto un aggiornamento più approfondito questo servirà a rendere maggiore la qualità dei nostri mediatori.



CONCLUSIONI


In sintesi, qual è il maggior pregio di questo decreto, e quale l'aspetto meno funzionale?

Anzini (AIMeF-FIAMEF): Il maggior pregio del D. interm 151/2023 è la sua stessa esistenza, in quanto costituisce un traguardo rispettabile di un faticoso percorso che ha portato alla regolamentazione della Professione del Mediatore Familiare. Come tutte le novità, sarà necessario un periodo di applicazione per comprendere se e quante reali criticità contenga e in con quali correttivi si potrà migliorarlo senza sminuirne il valore.


Cometti (SIMeF): Sicuramente il DM 151/2023 ha contribuito a delineare la figura professionale del mediatore familiare, a far data dal 15 novembre 2023 il mediatore familiare è tra le professioni non ordinistiche, ma è una figura regolamentata, con tutte le difficoltà che questo cambiamento impone.

Ritengo però che se crediamo che mediatore familiare sia una professione e non la confondiamo con una competenza, dobbiamo cercare di osservare quanto la normativa ci impone, confrontandoci sicuramente nella comunità dei mediatori e con le istituzioni per una corretta interpretazione di quelle parti che oggi ci sembrano suscettibili di modifiche ed integrazioni.


Scotti (MEDEF): Il pregio è senz’altro il riconoscimento legislativo specifico del ruolo professionale del mediatore familiare e l’identificazione di criteri chiari, magari non tutti condivisibili, nel rispetto dei quali deve esercitare la sua attività.

Il difetto fondamentale è la confusione con altre professioni attive all’interno del percorso giuridico e consulenziale associato a una separazione, oltre che, in molti punti, l’assimilazione della mediazione familiare ad altre forme di mediazione quale quella civile, di gran lunga differente per strumenti e metodi.

Permane inoltre un aspetto critico connesso con i mediatori di lunga data che esercitano la professione da molti anni prima della entrata in vigore del Decreto, avendo tuttavia avuto una formazione iniziale non in linea con i criteri delineati nell’art. 5 del Decreto stesso. Tra questi colleghi ci sono i fondatori della mediazione familiare in Italia, coloro che hanno contribuito alla nascita della professione e alla sua diffusione sul territorio nazionale, così come colleghi dalla consolidata esperienza. È impensabile che si possano considerare fuori legge questi professionisti. Su questo punto MEDEFitalia ha aperto una interrogazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



 

Autore: Nicola Boccola


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