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Mediazione familiare e violenza: rischi e buone prassi




Nell’ambito della mediazione familiare, un aspetto critico e spesso dibattuto riguarda la possibilità di ricorrervi quando siano presenti all’interno della coppia casi certi o presunti di violenza domestica.

La violenza domestica è generalmente considerata uno degli ostacoli che impediscono il ricorso alla mediazione familiare, nell’ambito della quale deve sempre essere garantita una condizione di equilibrio tra le parti, che permetta a tutti di prendere scelte consapevoli e libere per il proprio futuro e quello dei propri figli.

La principale finalità del percorso di mediazione è, infatti, quella di favorire la relazione genitoriale oltre la fine del rapporto di coppia, rendendo le parti capaci di rinegoziare le relazioni familiari.

I genitori sono chiamati a collaborare, trovando soluzioni pratiche, compatibili con le esigenze di entrambi sulle principali questioni inerenti alla gestione, la cura, l’educazione dei figli, il loro mantenimento e la divisione dei beni della coppia. Per raggiungere tale obiettivo e riuscire a negoziare, è necessario e imprescindibile che le due parti siano sostanzialmente su un piano paritario e che sia rispettato il principio di uguaglianza tra le stesse.

Il rispetto di tale principio implica che la mediazione familiare sia fortemente sconsigliata e non possa essere intrapresa e proseguita nelle situazioni di violenza domestica.

Differenze tra conflitto familiare e violenza domestica


Il termine conflitto deriva dal latino conflictus, che significa, urto, scontro. Ci troviamo pertanto in un’ipotesi di conflitto quando tra due persone si ingenera un contrasto in relazione ad interessi e bisogni diversi, e le parti non riescono a farsi reciproche concessioni portando avanti tra loro incomprensioni e fraintendimenti. Le posizioni sono distanti e opposte, ma viene rispettato un sostanziale equilibrio tra le stesse.

Nel caso di violenza, invece, questo equilibrio viene meno, poiché una delle parti compie intenzionalmente atti che, attraverso l’esercizio minacciato o reale di una forza fisica o di un potere coercitivo, ingenerano o possono ingenerare nell’altro lesioni o sofferenze fisiche, psicologiche o sessuali. Determinando, quindi, una limitazione o privazione della libertà personale.

Si crea nella relazione una posizione dominante e prevaricatrice che provoca uno stato di sottomissione e timore nell’altro, e che non permette alle parti di porsi in uno spazio libero e neutro dove poter concordare consapevolmente decisioni comuni.

Nell’ambito della violenza domestica i dati ufficiali<1> evidenziano come, nella grande prevalenza dei casi, la violenza sia agita nei confronti delle donne e che la stessa sia indubbiamente collegata con la violenza di genere, ovvero esercitata nei confronti della donna in quanto donna<2>.


Convenzione di Istanbul e rischi della violenza in Mediazione



Con l’espressione “violenza domestica” si intendono “gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Tale definizione è stata fornita dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011<1> e vincolante per gli tutti gli Stati membri, che per la prima volta ha realizzato, nel panorama internazionale, uno strumento giuridico diretto alla protezione delle donne e dei bambini contro qualsiasi forma di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica<2>.

In relazione alla mediazione familiare, la Convenzione raccomanda di proibirne il ricorso obbligatorio in presenza di violenza domestica. L’art. 48 sancisce, infatti, che “le parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione<3>.

Sebbene la Convenzione vieti il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti - tra i quali la mediazione familiare - si ritiene che la stessa sia fortemente sconsigliata nelle situazioni di violenza domestica, anche quando la scelta di intraprende il percorso sia volontaria.

La stanza della mediazione rischia di diventare il luogo in cui la violenza viene ulteriormente agita: il maltrattante infatti, davanti al terzo estraneo alla coppia, potrebbe esercitare una forma di superiorità psicologica nei confronti della vittima, finendo per trovare una legittimazione alle proprie azioni e, allo stesso tempo, ridimensionarne la gravità.

La contemporanea presenza della persona sulla quale è agita la violenza e di chi la agisce, può esporre la vittima a subire ancora le dinamiche abusanti che hanno caratterizzato il rapporto di coppia, rendendola insicura e incapace di analizzare i reali bisogni, personali e dei propri figli. Ciò può, inoltre, impedirle di negoziare liberamente e di concordare consapevolmente accordi, anche di natura economica, sull’affidamento dei minori che garantiscano la sicurezza futura degli stessi.

L’autore della violenza potrebbe esprimere il pentimento - reale o simulato - per le azioni commesse; tentare di convincere la vittima che si asterrà da ulteriori comportamenti violenti fornendo false rassicurazioni per il futuro, ingenerando nell’altra parte incertezze e confusione.

È opportuno, quindi, in questi casi, che il percorso di mediazione familiare venga interrotto e che le vittime di violenza siano invitate a rivolgersi ad altri professionisti o indirizzate verso le realtà territorialmente competenti, tra le quali i centri antiviolenza, che possano sostenerle e aiutarle ad uscire dalla spirale di violenza.

La Mediazione in Tribunale: protocolli e buone prassi



Lo strumento della mediazione familiare può essere proposto dagli stessi Tribunali. Quando è in atto una separazione/divorzio o comunque un procedimento relativo all’affidamento dei figli altamente conflittuale, i Giudici possono prescrivere alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, con l’obiettivo di attenuare il livello di scontro nella coppia al fine di raggiungere accordi condivisi.

Anche riguardo a tali ipotesi, sembra necessario che venga espletata un’attenta analisi della storia pregressa e attuale della coppia e delle dinamiche realmente esistenti che escluda la presenza di violenza tra le parti, anche in relazione al divieto imposto dal citato art. 48 della Convenzione. Affinché ciò possa avvenire in modo efficace, tuttavia, è indispensabile incentivare una specifica formazione in materia in modo che tutti i professionisti coinvolti sappiano valutare e riconoscere la differenza esistente tra alta conflittualità e violenza domestica.

Questo soprattutto al fine di tutelare gli interessi dei minori e garantire che gli eventuali episodi di violenza siano debitamente presi in considerazione nel momento in cui vengono stabiliti i loro "diritti di custodia e di visita”, così come espressamente sancito dall’art. 31 della Convenzione di Istanbul<1>.

In tal senso degne di nota appaiono le linee guida operative per la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, adottate dagli Uffici Giudiziari di Roma dal maggio 2019<2>, dove è stata evidenziata la necessità di un collegamento informatico e un coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie: Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, Procura Ordinaria e per i Minorenni.


In particolare, questa esigenza è stata rilevata nell’ambito della trattazione delle cause civili di competenza del Tribunale Ordinario in materia di separazione, divorzio, affidamento dei minori, nei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare, e in quelli presso il Tribunale per i Minorenni, ove si sia in presenza di situazioni familiari caratterizzate da violenza domestica e di genere. Per queste ipotesi sono state predisposte indicazioni operative che, attraverso una partecipazione concreta ed efficace del Pubblico ministero (Ufficio Affari Civili) e su richiesta dello stesso, permettono di richiedere al Giudice civile la trattazione in via d’urgenza della causa entro trenta giorni dal deposito del ricorso.


Inoltre, nel rispetto delle relative competenze e del segreto investigativo, sono state indicate e assicurate modalità operative che consentano e agevolino un proficuo e tempestivo scambio di informazioni, documenti processuali e provvedimenti giudiziari già adottati tra le Autorità civili e quelle penali. Una tale cooperazione, nelle ipotesi di violenza domestica, consente di tutelare il superiore interesse dei minori coinvolti.


Nell’ambito dei giudizi civili di separazione e/o divorzio o affidamento dei minori, il Giudice civile ordinario può, infatti, acquisire elementi utili e indispensabili che gli permettano di conoscere la reale situazione familiare e consentano allo stesso di adottare i provvedimenti ritenuti più urgenti e opportuni, evitando anche il rischio della coesistenza di decisioni contrastanti, nell’eventualità in cui siano contemporaneamente pendenti giudizi civili e procedimenti penali che riguardino i medesimi soggetti.

Autrice: Maria Stella Squillace, Avvocato e Mediatrice familiare - Autrice testo L'arcobaleno oltre la tempesta. La mediazione familiare dopo l'entrata in vigore delle unioni civili, Teke Editori, 2018 - Email: avvstellasquillace@gmail.com

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<1> I dati sono reperibili al link https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza e https://www.istat.it/it/archivio/violenza; sul sito del Senato al link http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2017/femminicidio.pdf.

<2> L'art. 3 della Convenzione di Istanbul (succ. note 3 e 4) definisce la “violenza nei confronti delle donne” come “la violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata”.

<1> Reperibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/07/02/153/sg/pdf.

<2> La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (G.U. n. 152 del 1 luglio 2013) ed è entrata in vigore il 01.08.2014. Reperibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg.

<3> Inizialmente, il testo dell’art. 48 della Convenzione era stato erroneamente tradotto nella legge di ratifica n. 77/2013, come divieto di ricorrere a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, mentre, successivamente, nella G. U. del 28.11.2017, pag. 34, è stata fornita una rettifica riguardante la traduzione del predetto articolo, precisando che il divieto sussista nei casi di ricorso obbligatorio a questi strumenti. Reperibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/28/278/sg/pdf.


<1> L’art. 31 della Convenzione di Istanbul, “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, stabilisce che: “1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

<2> Le predette linee guida sono state sottoscritte a Roma, il 9 maggio 2019 e realizzate nell’ambito del percorso di cooperazione avvenuto a Roma tra il Tribunale e la Procura ordinaria, il Tribunale e la Procura Minorile, i Centri antiviolenza operanti nel Circondario di Roma (Differenza Donna ONG, Telefono Rosa, Bee Free Coop. Sociale), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’interno del quale è stato istituito un “Tavolo permanente interistituzionale” che in adesione ai principi fondamentali della Convenzione di Istanbul, collabora per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e domestica. Reperibile al link https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2019/12/MX-M654N_20191218_172500-1.pdf.

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